Omicidio Stradale. Basta una qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione

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A partire dal 25 marzo 2016, con l’entrata in vigore della Legge n. 41 del 23 marzo 2016, l’omicidio stradale è diventato realtà. L’obiettivo della norma è quello di fornire un ulteriore freno al numero di incidenti con decessi e feriti che tutti i giorni si verificano sul nostro territorio.

“Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme in materia di circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”. Il reato ricorre in tutti quei casi in cui l’omicidio si consumi a causa della violazione di una qualsiasi disposizione del Codice della Strada. In alcuni casi, inoltre, la pena è aumentata.

Ad esempio, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni in caso di omicidio provocato:
– guidando un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l;
– procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita. In questo caso, il Ministero dell’Interno, con circolare del 25.3.2016 ha specificato che l’eccesso di velocità può essere desunto dalle risultanze del tachigrafo. In tali casi la polizia giudiziaria potrà scaricare i dati dal dispositivo, avendo poi cura di conservarli;
– attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso;
– circolando contromano;
– a seguito di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi con limitata visibilità. Se la violazione è commessa in autostrada o in strade extraurbane, ove vige sempre il divieto di inversione, per rendere configurabile l’aggravante, la manovra deve essere compiuta in prossimità o in corrispondenza di una curva, ove la visibilità è limitata;
– a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. È sufficiente oltrepassare, anche solo con parte del veicolo, la linea continua.

La pena aumenta ancora (reclusione da otto a dodici anni) in caso di:

– guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l;
– guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Va evidenziato che la situazione per gli autisti professionali appare ancor più delicata: infatti, se a causare l’incidente mortale è l’autista munito di CQC, è sufficiente un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/L per incorrere nella sanzione più grave della reclusione da 8 a 12 anni (oltre alla revoca della patente per 15 anni).

Le stesse disposizioni, con sanzioni penali diminuite, valgono anche per chiunque, violando una qualsiasi disposizione del Codice della Strada cagioni ad altri lesioni personali gravi o gravissime.

Si parla di lesioni gravi quando dal fatto ne derivi una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni, oppure se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. Si parla, invece, di lesioni gravissime se dal fatto derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche qui vi sarà sempre l’aggravante per il conducente munito di CQC.

Ulteriori aggravanti ed eventuali attenuanti.

La pena per omicidio stradale e quella per lesioni personali gravi o gravissime, è sempre aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, o nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

L’aggravante con il maggior peso sanzionatorio si avrà qualora il conducente si dia alla fuga. Quest’ultimo si vedrà infatti aumentare la pena da un terzo a due terzi.

Qualora il conducente cagioni la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e le lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. La pena massima applicabile è comunque quella della reclusione di anni diciotto.

Qualora l’evento (morte o lesioni personali) non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è invece diminuita fino alla metà.

Revoca della patente
Omicidio e lesioni personali stradali comportano, inoltre, la sanzione accessoria della revoca della patente. Si va da un minimo di 5 anni per l’ipotesi base, a ben 20 anni nel caso di recidiva di guida in stato di ebbrezza oltre lo 0,8 g/l, fino ai 30 anni nei casi più gravi, come la fuga del responsabile.

Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento d’inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo sopra indicato per la revoca della patente italiana.

L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Arresto in flagranza di reato
Altro aspetto rilevante si ha nell’introduzione dell’arresto in flagranza di reato. Questo è obbligatorio quando il conducente:

- è in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di droghe;
- è in stato di ebbrezza media (tasso tra 0,8 e 1,5) ed è un autista professionale.

In questi casi sarà necessario accertare immediatamente lo stato di ebbrezza e/o di alterazione.
Se il conducente responsabile rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica del proprio grado alcolemico, o di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, può essere disposto l’accompagnamento coattivo presso una struttura sanitaria e, se necessario, il prelievo coattivo di campioni biologici. Il decreto che dispone gli esami può essere adottato dal magistrato anche oralmente ma deve essere poi confermato per iscritto.

Le forze dell’ordine, una volta avvertito il conducente della possibilità di farsi assistere dall’avvocato, possono accompagnare l’interessato al presidio ospedaliero più vicino per la sottoposizione ai test. Entro le 48 ore successive, il pubblico ministero dovrà richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari la convalida del decreto di sottoposizione al test e di tutti gli ulteriori provvedimenti eventualmente adottati.

I test che potranno essere effettuati saranno quelli di prelievo della mucosa orale, del pelo o del capello. Non si parla di prelievi ematici. Gli esiti di tale tipo di esame infatti potranno essere utilizzati dalla Polizia solo se eseguiti dal personale ospedaliero per curare le lesioni provocate dall’incidente.

Va considerato che, per il solo caso dell’omicidio stradale (e non di lesioni) è concessa la facoltà alle forze di polizia di procedere con l’arresto del responsabile anche se questi si sia fermato a prestare soccorso.

Sulla base di una stima Asaps (Associazione Amici Polizia Stradale), che si è basato su dati raccolti negli anni 2014 e 2015, emergerebbe che le ipotesi più gravi, che comporterebbero l’arresto obbligatorio, sarebbero tra 100 e 150 circa all’anno, con una decina di arresti ad autisti professionali. Appare più difficile invece quantificare i possibili arresti facoltativi in quanto vi sono considerazioni di merito che vanno valutate di volta in volta dal magistrato.