Guida in stato di ebbrezza. Vale anche per chi conduce una bicicletta.

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Il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 del Codice della Strada vale anche per chi conduca una bicicletta, sebbene non sia prevista la patente di guida.

Le sentenze della Corte di Cassazione Penale sul tema sono ormai parecchie e tutte conformi. La più recente è la n. 17684 del 15.4.2015 e spiega che: “il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità dei mezzi usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, indipendentemente dall'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma violata”. Sul tema appare interessante anche la sentenza n. 4893 del 22.1.2015.

Va considerato, in ogni caso, che già con la sentenza n. 2021 del 1997 la Cassazione aveva chiarito che non può essere disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Questo perché “nei confronti di chi conduca in stato di ebbrezza da bevande alcooliche una bicicletta, veicolo per la guida del quale non è prevista patente alcuna, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che presuppone un abuso dell'autorizzazione amministrativa”. Di recente il principio è stato ribadito con la sentenza n. 19413 del 22.3.2013.

Non va dimenticato che il reato di guida in stato ebbrezza scatta solo quando il tasso alcolemico superi 0,8 g/l; quando invece il tasso è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l si dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria (tra euro 531,00 e 2.125,00), ma non si subirà un procedimento penale.

Il tutto, naturalmente, vale anche per l’uso di sostanze stupefacenti che è regolato dall’art. 187 del Codice della Strada.

Avv. Federico Gallo